CODICE ETICO ex D.Lgs. 231/01
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di UVEX SAFETY S.R.L.
in data 5 febbraio 2010
GRUPPO UVEX WINTER – Conformità aziendale
A. Requisiti comportamentali fondamentali
A1. Comportamento conforme alla legge
Il rispetto della legge e del diritto rappresenta per la nostra Società un imperativo assoluto. Le aziende agiscono attraverso i propri organi e collaboratrici/collaboratori. Ogni organo della Società (azionisti, amministratore delegato, comitati direttivi), ogni collaboratrice e collaboratore è pertanto tenuto/a a rispettare le disposizioni di legge dell’ordinamento giuridico in cui agisce. In qualsiasi circostanza si devono evitare violazioni di legge, in particolare infrazioni che prevedono una pena detentiva, pecuniaria o una multa.
La mancata osservanza delle disposizioni di legge e la violazione dei divieti ai sensi di legge può rappresentare al contempo una violazione di obblighi od obblighi accessori previsti ai sensi dei contratti di lavoro. Esempi in questo senso sono il fatto di allontanarsi senza autorizzazione dal luogo di un incidente (§ 142 del Codice penale tedesco, “StGB”) sulla proprietà aziendale del GRUPPO UVEX WINTER, ovvero l’offesa (§ 185 dello StGB) di collaboratrici e collaboratori del GRUPPO UVEX WINTER.
La presente disposizione non produce ulteriori obblighi ai sensi del contratto di lavoro, bensì incentiva il rispetto degli obblighi esistenti previsti dal contratto di lavoro medesimo.
A2. Responsabilità per l’immagine del GRUPPO UVEX WINTER
L’immagine del GRUPPO UVEX WINTER risente fondamentalmente del modo in cui si presenta, agisce e si comporta ognuno di noi. Anche solo il comportamento inadeguato di un collaboratore può arrecare un danno significativo alla Società.
Ogni collaboratore è tenuto a prestare attenzione all’immagine del GRUPPO UVEX WINTER nell’ambito della Società.
L’adempimento del rispettivo incarico in tutti gli ambiti deve essere improntato affinché si tenga conto di ciò.
A3. Rispetto reciproco, lealtà e integrità
Rispettiamo la dignità personale, la sfera privata e i diritti connessi alla personalità di ogni individuo. Collaboriamo con donne e uomini di diverse nazionalità, culture, religioni e colori della pelle. Non tolleriamo alcuna discriminazione, disturbo od offesa di carattere personale o sessuale.
Siamo aperti ed onesti e ci assumiamo interamente la nostra responsabilità. Siamo dei partner affidabili e facciamo solo delle promesse che, in base alle nostre previsioni, possano essere mantenute.
Questi fondamenti valgono sia per la collaborazione interna che per il comportamento in relazione a dei partner esterni.
A4. Direzione, responsabilità e vigilanza
Ogni dirigente si fa carico della responsabilità per i collaboratori che rispondono a lui. Deve guadagnarsi l’apprezzamento di questi ultimi tramite un comportamento personale esemplare, il proprio lavoro, oltre che una franchezza e competenza sul piano sociale. Fissa degli obiettivi chiari, ambiziosi e realistici, dirige facendo ricorso alla fiducia e concede ai collaboratori quanta più responsabilità personale e spazio possibili. È disponibile nei confronti dei collaboratori anche al verificarsi di problematiche professionali e personali.
Ogni dirigente deve adempiere a degli obblighi sul piano organizzativo e della vigilanza.
Garantisce in merito al fatto che, nel rispettivo ambito di responsabilità, non si verifichi alcuna violazione di legge che si sarebbe potuta evitare od ostacolare a fronte di una dovuta vigilanza. Anche nel caso di una delega dei singoli compiti la responsabilità sarà sempre affidata a lui.
Nello specifico vale quanto segue:
1. Il dirigente sceglie scrupolosamente i collaboratori in virtù della rispettiva idoneità a livello personale e professionale. L’obbligo di diligenza cresce a fronte dell’importanza del compito assunto dal collaboratore (obbligo di selezione).
2. Il dirigente presenta i compiti in modo preciso, completo e vincolante, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di legge (obbligo di impartire istruzioni).
3. Il dirigente si assicura che venga costantemente controllato il rispetto delle disposizioni di legge (obbligo di controllo).
4. Il dirigente comunica chiaramente ai collaboratori che le violazioni di legge vengono disapprovate e che possono avere delle conseguenze sul piano del diritto del lavoro.
Coinvolgendo anche il dipartimento delle risorse umane viene salvaguardato il principio “delle soluzioni a due teste” e viene quindi applicato il massimo dovere di diligenza nell’ambito della selezione del personale.
B. Rapporto con partner commerciali e terzi
B1. Osservanza del diritto in materia di concorrenza e di cartelli
Solamente a fronte di una concorrenza leale si gode del diritto di realizzarsi liberamente. L’imperativo dell’integrità vale anche nel momento in cui si tenta di conseguire quote di mercato.
Ogni collaboratore è tenuto a rispettare le regole della concorrenza leale e ha la possibilità, in caso di dubbio, di richiedere una valutazione al comparto giuridico.
Inoltre il comparto giuridico formerà in modo concreto le persone interessate in riferimento al diritto in materia di cartelli al fine di evitare rischi per la Società.
B2. Offerta e concessione di benefici
Al fine di ottenere nuove commesse mettiamo in campo la qualità e il prezzo dei nostri prodotti e servizi innovativi. Nessun collaboratore può offrire o concedere benefici non autorizzati direttamente o indirettamente connessi con l’attività commerciale, e precisamente né sotto forma di pagamenti in denaro né sotto forma di altre prestazioni.
In questo senso il limite tra benefici autorizzati e benefici non autorizzati viene demarcato dalle norme penali generalmente in vigore. In concreto si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) Corruzione nell’ambito di operazioni commerciali – § 299 StGB
Non è detto che tutte le concessioni di benefici (ad es. invito a visitare gli stabilimenti con successivo programma quadro, donazioni per i compleanni, piccoli regali in caso di visite) costituiscano un atto di corruzione nell’ambito di operazioni commerciali.
È sempre decisivo il fatto che il beneficio concesso rappresenti una contropartita per un favoritismo sleale in futuro. Una donazione volta a garantire la “benevolenza” generale che non fosse connessa a un favoritismo non rappresenta alcun atto di corruzione. In questo senso valgono le seguenti disposizioni:
I regali promozionali a favore di collaboratori di partner commerciali devono essere selezionati in modo tale da evitare che il destinatario abbia l’impressione che si tratti di un atto di disonestà e scorrettezza. Pertanto, a questo proposito, si deve tenere conto delle tradizioni locali del Paese del destinatario.
Non sono consentite le donazioni in denaro e in buoni a favore dei collaboratori di partner commerciali.
Gli inviti per delle visite presso gli stabilimenti in patria e all’estero costituiscono, nell’ottica di mettere in luce la nostra competenza quali produttori, un mezzo sensato per curare i rapporti con la clientela. Essi non costituiscono alcun atto di corruzione. L’invito delle persone in questione deve avvenire in modo trasparente. Laddove la persona invitata, da parte sua, temesse una violazione di disposizioni in materia di compliance a cui deve sottostare, deve avere luogo un chiarimento univoco da parte del soggetto invitato. Altrimenti l’invito deve essere ritirato. Rispettiamo le disposizioni in materia di compliance dei nostri clienti e non le mettiamo in discussione.
Analogamente non si devono fondamentalmente avere delle obiezioni sui programmi quadro (ad es. degustazione di vini, visita della città, eventi sportivi) a seguito di, ovvero correlati alle visite presso gli stabilimenti. Tali programmi vengono ritenuti una scorretta concessione di benefici laddove non vengano più offerti ai fini di una benevolenza generale, bensì per incentivare una controprestazione (ulteriore ordinativo, rinuncia a considerare le offerte della concorrenza etc.).
Analogamente gli inviti rivolti ai collaboratori di partner commerciali per delle manifestazioni aventi puramente carattere di svago (ad es. manifestazioni sportive) non devono essere oggetto di contestazione, a patto che l’invito abbia come finalità l’ottenimento di una benevolenza generale e non di una controprestazione. Devono essere prese in considerazione le prassi abituali.
Le risorse finanziarie per i succitati inviti devono essere gestite nell’ambito dei budget.
b) Concessione di benefici e corruzione di funzionari – §§ 333, 334 StGB.
Non devono avere luogo delle regalie e degli inviti diretti a dipendenti pubblici e altri funzionari.
c) Altre disposizioni
Analogamente non devono essere elargite regalie laddove la relativa concessione venga contrattualmente esclusa.
I collaboratori che sottoscrivono contratti con consulenti, intermediari, agenti o terzi equiparabili devono fare attenzione al fatto che anche questi ultimi non offrano o concedano dei benefici ingiustificati.
B3. Pretesa ed accettazione di benefici
Nessun collaboratore deve sfruttare la propria posizione professionale al fine di pretendere, accettare, procurarsi o per farsi promettere dei benefici. In questo senso non rientra l’accettazione di regali di circostanza di poco valore; regalie di altro tipo devono essere rifiutate o restituite.
B4. Regole particolari per l’assegnazione di commesse
Chi si propone per una commessa si aspetta da noi una verifica equa e imparziale della rispettiva offerta. I collaboratori che si occupano dell’aggiudicazione delle commesse devono in particolare tenere conto delle seguenti disposizioni:
Il collaboratore deve comunicare al rispettivo/alla rispettiva dirigente qualsivoglia interesse personale che potesse insorgere in riferimento alla esecuzione dei rispettivi incarichi professionali.
I fornitori non devono essere favoriti o svantaggiati slealmente nell’ambito della competizione per l’assegnazione delle commesse.
Gli inviti di partner commerciali possono essere accettati solo se il motivo e la portata dell’invito fossero adeguati e la rinuncia all’invito andasse ad opporsi agli obblighi di cortesia.
I regali di partner commerciali devono essere rifiutati e restituiti, a meno che non si tratti di regali di circostanza, insignificanti e di scarso valore.
Nessun collaboratore è autorizzato ad aggiudicare commesse private a società con le quali il collaboratore in questione ha dei legami commerciali, laddove da ciò potesse trarne beneficio. Ciò vale in particolare nel caso in cui il collaboratore abbia un’influenza diretta o indiretta o possa avere un’influenza per quanto attiene al conferimento a favore della società del mandato per il GRUPPO UVEX WINTER o per una delle società del gruppo.
B5. Donazioni
Nell’ambito della Società Uvex effettua delle donazioni in denaro o in natura per la formazione e le scienze, l’arte e la cultura, oltre che per finalità sociali. Le richieste di donazione vengono fatte pervenire alla nostra sede dalle più svariate organizzazioni, istituzioni e associazioni.
Per l’elargizione di donazioni valgono le seguenti regole:
– Le richieste di donazioni di singole persone devono essere fondamentalmente respinte.
– Non è consentito effettuare versamenti su conti privati.
– In ogni caso non è possibile effettuare una donazione a favore di persone od organizzazioni che possano compromettere la reputazione della Società.
– La donazione deve avvenire in maniera trasparente. Il destinatario della donazione e l’utilizzo concreto da parte di quest’ultimo devono essere noti.
Deve essere sempre possibile rendere conto della motivazione della donazione e dell’impiego a favore di una data finalità.
– Le donazioni devono essere detraibili ai fini fiscali.
Accrediti assimilabili alle donazioni violano l’obbligo della trasparenza e devono essere evitati. Per accrediti assimilabili alle donazioni s’intendono le elargizioni che vengono concesse apparentemente a titolo di rimborso di una prestazione. Tuttavia il rimborso supera nettamente il valore della prestazione. Si tratta – almeno in parte – di un’elargizione avente altre finalità.
C. Esclusione di conflitti d’interessi
La Società dà importanza al fatto che i propri collaboratori non entrino in un conflitto d’interesse o in un conflitto che ne metta in discussione la lealtà nell’ambito della propria attività professionale. Si può giungere a conflitti di questo tipo nel momento in cui un collaboratore è attivo presso, o detiene una partecipazione in un’altra azienda. Pertanto valgono per tutti noi le seguenti disposizioni.
C1. Divieto di concorrenza
Non è consentita la gestione di una società concorrente, in tutto o in parte, con il GRUPPO UVEX WINTER, risp. con una delle società facenti capo al gruppo.
C2. Partecipazione in società non quotate in borsa
Non è consentita la partecipazione diretta o indiretta in una società non quotata in borsa che faccia concorrenza, in tutto o in parte, al GRUPPO UVEX WINTER o ad una delle società facenti capo al gruppo.
È necessario un permesso preventivo per iscritto in caso di partecipazioni di questo tipo:
– in società che siano partner commerciali del GRUPPO UVEX WINTER o di una delle società facenti capo al gruppo;
– in società, di cui il GRUPPO UVEX WINTER detenga, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto;
– in società, a cui il GRUPPO UVEX WINTER metta, direttamente o indirettamente, a disposizione del capitale.
Il permesso viene concesso da GF Holding e documentato all’interno del fascicolo personale.
Il permesso non viene concesso o può essere revocato nel momento in cui il collaboratore detenga un incarico professionale presso la società in questione. Lo stesso dicasi nel caso in cui il collaboratore, in riferimento a tale azienda, possa influenzare la politica commerciale del GRUPPO UVEX WINTER o di una delle società facenti capo al gruppo.
Una partecipazione di parenti stretti in una società concorrente o in un’altra società di cui sopra deve essere comunicata per iscritto al comparto preposto al personale dal collaboratore, laddove ne fosse a conoscenza, e documentata all’interno del fascicolo personale.
C3. Attività secondarie
L’assunzione di un’attività secondaria che prevede il pagamento di un onorario deve essere comunicata anticipatamente per iscritto al datore di lavoro.
L’attività secondaria può essere proibita nel momento in cui essa arrecasse un danno all’attività lavorativa, non fosse conforme agli obblighi previsti dall’azienda, ovvero laddove sussistesse il pericolo di un conflitto d’interessi. Sono escluse attività e pezzi letterari e giornalistici occasionali, oltre che le attività occasionali equiparabili.
D. Modalità di impiego delle installazioni aziendali
Gli impianti e le installazioni presso uffici e stabilimenti (ad es. apparecchio telefonico, fotocopiatrice, PC, compresi i software ed Internet/Intranet, macchinari e strumenti) devono essere fondamentalmente impiegati esclusivamente per finalità aziendali.
Le eccezioni in questo senso vengono regolamentate nell’ambito dei rispettivi accordi aziendali o delle direttive previste dall’organizzazione (ad es. utilizzo del telefono, del cellulare etc. per finalità private).
In nessun caso devono essere attinte o trasmesse informazioni che possano far nascere dell’odio razziale, esaltare la violenza o incentivare altri reati, ovvero che abbiano un contenuto scandaloso dal punto di vista sessuale a fronte del rispettivo quadro culturale.
A nessun collaboratore è concesso, in assenza del consenso del rispettivo dirigente, effettuare registrazioni, creare file, documenti visivi e sonori o delle riproduzioni laddove ciò non fosse dettato direttamente dall’attività professionale.
E. Modalità d’impiego delle informazioni
E1. Registrazioni e rapporti
Ai fini di una collaborazione aperta ed efficace è necessaria la redazione di rapporti corretti e veritieri.
Lo stesso dicasi per il rapporto con investitori, collaboratori, clienti, partner commerciali e con il pubblico e gli uffici statali.
Tutte le registrazioni e i rapporti redatti internamente o che vengono trasmessi all’esterno devono essere corretti e veritieri. In ottemperanza ai principi di una regolare contabilità, le raccolte dei dati e le altre registrazioni devono sempre avvenire in modo completo, corretto, tempestivamente e conformemente al sistema utilizzato. L’obbligo di fornire delle informazioni veritiere vale anche per le chiusure dei conti relativi alle spese.
E2. Riservatezza
Si deve salvaguardare la riservatezza in riferimento a questioni interne all’azienda che non devono essere rese pubblicamente note. In questo senso rientrano, ad esempio, i particolari che riguardano l’organizzazione dell’azienda e i rispettivi impianti, le prassi commerciali, di fabbricazione e per la ricerca e sviluppo, oltre che le cifre relative alla rendicontazione interna.
L’obbligo di riservatezza vale anche una volta concluso il rapporto di lavoro.
E3. Protezione e sicurezza dei dati
L’accesso a Intranet ed Internet, lo scambio di informazioni elettroniche a livello mondiale e il dialogo, oltre che l’esecuzione delle operazioni commerciali a livello elettronico – sono tutte premesse decisive affinché ognuno di noi possa essere efficace e per il successo commerciale nel suo complesso. I vantaggi della comunicazione elettronica implicano tuttavia dei rischi per la tutela della personalità e la sicurezza dei dati. Dei provvedimenti efficaci contro questi rischi costituiscono un aspetto importante della revisione a livello di gruppo e del comparto gestione delle informazioni in seno al gruppo, delle competenze direttive e del comportamento dei singoli.
I dati personali possono solamente essere rilevati, elaborati o impiegati laddove ciò fosse necessario per delle finalità prestabilite, chiare e legittime. Per quanto riguarda la qualità dei dati e ai fini di una garanzia a livello tecnico contro un accesso non autorizzato deve essere assicurato uno standard elevato. L’utilizzo dei dati deve essere trasparente in relazione ai soggetti interessati, e devono essere salvaguardati i diritti di quest’ultimi a livello informativo e di rettifica ed eventualmente di opposizione, blocco e cancellazione.
F. Ambiente, sicurezza e salute
F1. Ambiente e sicurezza a livello tecnico
La protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle sue risorse sono degli obiettivi aziendali di primaria importanza. Una gestione ambientale a livello mondiale agevola il rispetto della legislazione e stabilisce in questo senso degli standard elevati. Già in fase di sviluppo dei nostri prodotti devono essere degli obiettivi fissi una strutturazione ecocompatibile, la sicurezza tecnica e la protezione della salute.
Ogni collaboratore nel rispettivo posto di lavoro deve collaborare al fine di fornire una prestazione esemplare in riferimento a questi settori.
F2. Sicurezza sul lavoro
La responsabilità nei confronti dei collaboratori e dei colleghi impone la massima precauzione contro possibili pericoli di incidente. Lo stesso dicasi per la pianificazione a livello tecnico dei posti di lavoro, degli impianti e dei processi, oltre che per la gestione della sicurezza e il comportamento personale nell’ambito del lavoro di ogni giorno. L’ambiente di lavoro deve essere conforme ai requisiti di una struttura orientata alla salvaguardia della salute.
Ogni collaboratore deve prestare costantemente attenzione alla sicurezza.
G. Reclami e segnalazioni
Ogni collaboratore può presentare un reclamo personale nei confronti del proprio dirigente, responsabile per il personale o presso un’altra persona / altro ufficio incaricato in questo senso o presso una commissione interna, oppure indicare delle circostanze che lascino presupporre una violazione delle Corporate Compliance Guidelines. La questione viene esaminata approfonditamente. Se del caso, vengono presi gli adeguati provvedimenti.
Tutta la documentazione viene conservata in modo confidenziale. Non vengono tollerate delle azioni di ritorsione di qualsivoglia genere.
I collaboratori dovrebbero sfruttare le possibilità offerte internamente per una conciliazione.
H. Implementazione e controllo
I quadri direttivi del GRUPPO UVEX WINTER, i rispettivi comparti commerciali e le aziende facenti capo al gruppo in tutto il mondo promuovono attivamente una comunicazione estesa in riferimento alle Corporate Compliance Guidelines e s’impegnano affinché esse vengano implementate su base duratura.
Il rispetto delle leggi e l’osservanza delle Corporate Compliance Guidelines devono essere monitorati in modo regolare presso tutte le società del Gruppo a livello mondiale. Ciò ha luogo ai sensi delle rispettive procedure e disposizioni di legge nazionali.
Ai fini di un comportamento equo e privo di corruzione sul piano della concorrenza vengono nominati degli incaricati speciali a livello di UVEX WINTER HOLDING oltre che dei comparti commerciali.
I. Rispetto di leggi e regolamenti.
Il presente paragrafo, ad integrazione del Codice Etico adottato dal Gruppo Uvex, è tratto dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Confindustria, nella versione del 31 marzo 2008, p. 27, che indicano i “contenuti minimi” del Codice Etico.
Ogni dipendente dell’ente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l’ente opera.
Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l’ente. Quest’ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.
I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere l’ente dovrà informare adeguatamente i propri dipendenti.
L’ente dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.
L. Azioni ed operazioni della Società.
Il presente paragrafo, ad integrazione del Codice Etico adottato dal Gruppo Uvex, è tratto dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Confindustria, nella versione del 31 marzo 2008, p. 27, che indicano i “contenuti minimi” del Codice Etico.
Tutte le azioni e le operazioni dell’ente devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 24
M. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il presente paragrafo, ad integrazione del Codice Etico adottato dal Gruppo Uvex, è tratto dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Confindustria, nella versione del 31 marzo 2008, p. 27 ss., che indicano i “contenuti minimi” del Codice Etico.
Alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non addirittura in aperta violazione di legge e/o regolamenti, se tenuti nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione.
Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore.
Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all’estero.
Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
In quei Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.
Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.
Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
Se l’ente utilizza un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell’ente.
Inoltre, l’ente non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
– esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
– offrire o in alcun modo fornire omaggi;
– sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.
Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze dell’ente, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d’affari, o ad avallare le richieste effettuate dall’ente alla Pubblica Amministrazione.
Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dall’ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti. 26
L’ente può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti.
N. Salute e sicurezza sul lavoro.
Il presente paragrafo, ad integrazione del Codice Etico adottato dal Gruppo Uvex, è tratto dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Confindustria, nella versione del 31 marzo 2008, p. 29 ss., che indicano i “contenuti minimi” del Codice Etico.
I principi e i criteri fondamentali che devono essere seguiti e in base ai quali vengono prese le decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
Tali principi sono utilizzati dall’impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.
Tutta l’azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.